FESTIVITA’ SOPPRESSE
Ai sensi dell’art. 56 del CCNL 31 marzo 2015 (quadri direttivi e aree professionali) e dell’art. 14 del CCNL 13 luglio 2015 (dirigenti), ai lavoratori spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti a titolo di ex festività, corrispondente a quello delle giornate già indicate come festive
dalla legge n. 260 del 1949 e che non sono più considerate tali per successive disposizioni legislative.
I sopracitati permessi sono riconosciuti nel caso in cui le ex festività ricorrano in giorni per i quali è prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l’interessato e nel caso in cui il dipendente abbia diritto, per quei giorni, all’intero trattamento economico.
La cadenza di dette giornate per l’anno 2020 è la seguente:
19 marzo: San Giuseppe (giovedì);
21 maggio: Ascensione (giovedì);
11 giugno: Corpus Domini (giovedì);
29 giugno: SS. Apostoli Pietro e Paolo (lunedì), festivo per il Comune di Roma;
4 novembre: Unità Nazionale (mercoledì).
Il totale delle ex festività cadenti dal lunedì al venerdì è pertanto pari a:
4, per il Comune di Roma;
5, per tutti gli altri Comuni.
Per i quadri direttivi e per i dirigenti viene confermata la rinuncia ad una giornata di ex festività è devoluta quale contributo al Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione (FOC) (art.32 punto 4 CCNL 31 marzo 2015 art.14 4° comma CCNL 13 luglio 2015).
Mentre per gli appartenenti alle Aree Professionali il contributo al FOC è fissato nella misura di una giornata lavorativa annua (7 ore e 30 minuti) di banca delle ore.