ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06149
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 518 del 04/06/2021
Firmatari
Primo firmatario: FERRI COSIMO MARIA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 31/05/2021
Destinatari
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 31/05/2021
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-06149presentato daFERRI Cosimo Mariatesto diVenerdì 4 giugno 2021, seduta n. 518
FERRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
dalla fine del mese di aprile 2021 sono stati inviati da parte dell’Agenzia delle entrate ad un’ampia platea di soggetti, ex dipendenti delle aziende di credito, percettori dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito previsto dal Fondo di solidarietà di settore, di cui al decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486, avvisi bonari di riliquidazione dell’Irpef, relativa agli importi percepiti a tale titolo nell’anno 2016;
in seguito ai sopra citati avvisi relativi ad un recupero di tassazione per l’anno di imposta 2016, è stato chiesto un riesame degli stessi per procedere all’annullamento totale della suddetta;
la somma ricevuta nel 2016 «a titolo di trattamento di fine rapporto», oggetto della sopra citata verifica, non è equiparabile ai redditi soggetti a tassazione separata, come ad esempio il Tfr, ma discende dalle norme di legge relative alla disciplina dei Fondi di solidarietà a sostegno del reddito, come da decreto ministeriale del 27 novembre 1997, n. 477 e n. 226 del 28 aprile 2006. In tale ambito trova la sua più corretta collocazione fra gli ammortizzatori sociali a tassazione concordata come, ad esempio, la cassa integrazione;
nel decreto ministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali), all’articolo 10, punto 7, si afferma che il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito pari alla somma dei seguenti importi:
a) importo netto trattamento pensione spettante;
b) importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario;
la circolare Inps n. 90 del 6 maggio 2015 ribadisce quanto sopra evidenziato, spiegando che il Fondo eroga sia l’importo netto, pari alla pensione maturata, tenendo conto anche del periodo di permanenza al Fondo, sia l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario;
la legislazione vigente in materia garantisce che i dipendenti di banca possano percepire sia l’importo netto reale della pensione, sia l’importo delle ritenute di legge, da aggiungere a quella della pensione netta, pari alle effettive ritenute applicabili al reddito straordinario quali esse siano;
la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro n. 18128 del 22 agosto 2014 ha confermato che l’importo dei pagamenti degli assegni straordinari sia da corrispondere al netto;
alla luce di quanto sopra esposto, il ricalcolo delle aliquote come un normale Tfr va eseguito dall’Inps in qualità di gestore dei fondi che deve garantire anche il pagamento di tutte le imposte previste dalla legge rifacendosi sui datori di lavoro ai quali compete l’onere finale;
le previsioni che regolano la determinazione dell’importo dell’assegno netto vengono applicate costantemente da circa vent’anni, essendo il Fondo costituito con decreto ministeriale n. 158 del 2000 e oggi regolamentato dal decreto interministeriale n. 83485 del 2014, operativo sin dal 2000;
quanto esposto in premessa ha quindi comprensibilmente generato una situazione di preoccupazione nei lavoratori destinatari degli avvisi bonari ai quali è stato richiesto di «decidere» in tempi stretti relativamente ad una vicenda caratterizzata da forte discontinuità, incertezza e complessità –:
se Ministri interrogati non intendano valutare l’ipotesi di adottare iniziative, valide sull’intero territorio nazionale, dirette a sospendere gli effetti degli avvisi bonari medesimi in modo da consentire la revisione della situazione determinatasi, anche al fine di restituire piena fiducia nell’ammortizzatore sociale di settore che ha consentito e continua a consentire la gestione socialmente sostenibile degli articolati processi di trasformazione delle banche e senza oneri per la fiscalità generale.
(5-06149)