Tu conosci RITA?

MA COSA AVEVI CAPITO?

Parliamo della nuova R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)!

La Legge di Bilancio 2018 ha stabilizzato la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, già prevista in fase sperimentale nel 2017.

Cos’è? La R.I.T.A. è una forma di flessibilità prevista per la previdenza complementare e consiste nella possibilità di ottenere l’erogazione frazionata di un capitale, ricavato dallo zainetto presente nel fondo della pensione integrativa, il cui importo è  a totale discrezione dell’aderente al fondo stesso. In altre parole, può essere una percentuale del totale accantonato ma anche il totale, in unica soluzione.
Rispetto alla versione sperimentale, terminata nel 2017, nella Legge di Bilancio 2018 vengono stabiliti anche i nuovi parametri per richiedere la prestazione.
Alla RITA possono accedere tutti i lavoratori (pubblici e/o privati) che abbiano i seguenti requisiti:
 la cessazione dell’attività lavorativa;
la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro un massimo di 5 anni;
un’anzianità contributiva di almeno 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza.
o in alternativa:
un periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi;
 la maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia entro un massimo di 10 anni. 
Alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata viene applicata, anche ai montanti accumulati prima del 2007, il sistema di tassazione favorevole previsto per le prestazioni pensionistiche dei vecchi iscritti. In altre parole, l’ importo della prestazione, al netto dei redditi già assoggettati a imposta (rendimenti, contributi non dedotti) e delle anticipazioni erogate e non reintegrate, è assoggettato alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Quindi, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore all’1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha comunque facoltà di non avvalersi di questa tassazione sostitutiva indicandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in questo caso, la rendita anticipata sarà pertanto assoggettata a tassazione ordinaria.
Gli importi erogati con la RITA non costituiscono montante per la quantificazione del reddito e non vengono presi in considerazione per l’esclusione da eventuali prestazioni pubbliche agevolate.
Adesso attendiamo la circolare COVIP con le istruzioni operative adeguate alle nuove specifiche della disciplina della Rita e gli aggiornamenti a carico di ARCA SGR.

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